Domande e risposte
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Lo PSICOLOGO è un professionista laureato in Psicologia, la cui formazione continua anche dopo la laurea. Per essere abilitati all'esercizio della professione di psicologo è necessario sostenere l’Esame di Stato contestualmente all’esame di laurea in Psicologia. A questo punto si potrà accedere all’iscrizione dell'Ordine professionale degli Psicologi di una regione o Provincia italiana.
L'iscrizione all'Albo - Sez. A – è riservata alle lauree magistrali in psicologia. Senza l'iscrizione all'albo non si è psicologo, ma soltanto dottori in Psicologia.
Lo PSICOTERAPEUTA è uno psicologo (o un medico solitamente psichiatra) che ha conseguito un’ulteriore specializzazione post-lauream: una specifica formazione teorica e pratica, almeno quadriennale, presso scuole di specializzazione universitarie o riconosciute dal MIUR secondo le normative vigenti, che gli consente tecnicamente e legalmente di intervenire per la cura e il trattamento dei disturbi psicologici.
In breve lo psicologo ha conseguito una laurea in psicologia con la conseguente iscrizione all'albo degli psicologi, mentre lo psicoterapeuta ha conseguito un'ulteriore specializzazione attraverso una scuola quadriennale di specializzazione.
Lo PSICOANALISTA è uno psicoterapeuta che esercita la propria pratica clinica basandosi su un preciso approccio di riferimento, la psicoterapia psicoanalitica.
Il primo colloquio è un incontro conoscitivo dove si inizia a discutere della situazione problematica e di ulteriori aspetti familiari e personali del paziente.
Solitamente la frequenza dei colloqui psicologici è settimanale o previa valutazione bisettimanale. Dipende comunque dalla situazione presentata.
Questo è un aspetto soggettivo che dipende: dalla motivazione della persona, dalla situazione presentata e da diverse altre variabili tra cui sicuramente la relazione positiva e di collaborazione.
In base all'Articolo 23 del Codice Deontologico degli Psicologi:
“Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale; in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.”
Sì, tutte le prestazioni rese da specialisti come lo psicoterapeuta sono detraibili senza necessità di una preventiva prescrizione medica.
La somma di tutte le spese sanitarie sostenute durante l'anno (esclusa solo una soglia iniziale di 129,11€) beneficia di una detrazione di imposta pari al 19%.
Il pagamento deve essere effettuato al termine di ogni incontro.